Art. 55.
(Dimissione).

      1. La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della autorità competente.
      2. Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al centro di servizio sociale per

 

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adulti del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi socio-assistenziali. Il centro di servizio sociale per adulti investe del caso la rete dei servizi già attivata o attivabile. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
      3. Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.
      4. Il direttore dell'istituto o un suo delegato, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta, desunte dagli atti di osservazione.
      5. I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.